CENTRO MISSIONARIO - ANZIO - ONLUS
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STATUTO

                                                                        ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 
                                                                                    Tra i sottoscritti:

Balzano Daniela nata ad Anzio il 2 settembre 1970, residente in Anzio, Via XXI Aprile n. 5/B, codice fiscale BLZ DNL 70P42 A323J, cittadina italiana;
Balzano Onofrio, pensionato nato in Nettunia il 15 maggio1943, residente in Anzio,  Corso del     Popolo n. 22, codice fiscale BLZ NFR 43E15 F879I, cittadino italiano;
Coppola Mariano, medico  nato in Anzio il 30 settembre1948, residente in Anzio, Via Zannelli n. 5, codice fiscale CPPMRN48P30A323S, cittadino italiano;
Maiozzi Aurelio, pensionato nato in Anzio il 16 novembre 1948, residente in Anzio, Via dell’Esagono n. 1, codice fiscale MZZ RLA 48S16 A323S, cittadino italiano;
Marigliani Diego, impiegato nato in Anzio il 10 maggio1964, residente in Anzio, Via L. Mazza n. 39, codice fiscale MRG DGI 64E10 A323S, cittadino italiano;
Novara Giovanni, pensionato nato in Nettunia  il 02 luglio1942,residente in Anzio, Via XX Settembre n. 40, codice fiscale NVR GNN 42L02 F879E, cittadino italiano;
Pravettoni Norina, impiegata nata in Vanzago il 13 giugno 1951, residente in Nettuno, Via Lucania  n. 15, codice fiscale PRV NRN 51H53 L665W, cittadina italiana;
Puccillo Cesare, architetto nato in Anzio il 29 settembre1948, residente in Anzio, Via G. Matteotti n. 28, codice fiscale PCC CSR 48P29 A323W
Rinaldi Daniele, impiegato nato in Anzio il 26 gennaio 1981, residente in Anzio,Via Del Leone n. 5,  codice fiscale RNL DNL 81°26 A323J, cittadino italiano; 
Tulli Luigi, pensionato nato in Anzio il 05 marzo 1923, residente in Anzio, Via Zannelli n. 1,             codice fiscale TLL LGU 23C05 A323N, cittadino italiano;
Falaschetti Luigi, imprenditore, nato in Anzio il 20 giugno 1930, residente in Anzio, Via delle fornaci n. 73, codice fiscale FLS LGU 30H20 A323V, cittadino italiano;
Verlezza Nicola, pensionato nato in Anzio il 19 luglio 1945, residente in Anzio, Via Guglielmo Marconi n. 57, codice fiscale VRL NCL 45L19 A323M, cittadino italiano;

                                                                      si conviene e stipula quanto segue:


                                                                                    ARTICOLO 1
E’ costituita tra essi comparenti un’associazione, ONLUS, denominata: “CENTRO MISSIONARIO SS PIO E ANTONIO-ANZIO-ONLUS”.
L’Associazione ha sede in Anzio in Via Aldobrandini  2. 
L’Associazione ha durata illimitata.


                                                                                    ARTICOLO 2
L’Associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto, che di seguito si riporta:

                                                                               Statuto dell’Associazione
                                                            ”CENTRO MISSIONARIO S.S. PIO E ANTONIO-ANZIO-ONLUS”

A)  DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITA’
                                                                                     Art. 1
E’ costituita in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) L’Associazione denominata 
   “CENTRO MISSIONARIO SS PIO E ANTONIO – ANZIO - ONLUS”.   L’associazione ha sede in Anzio (RM) ed ha durata illimitata.  

                                                                                     Art. 2
L’Associazione è il prosieguo dell’opera che viene svolta da oltre quaranta anni dal maestro Luigi Tulli; nasce in memoria della piccola Arianna e di tutti 
quei bambini che prematuramente vengono chiamati da nostro Signore Gesù.L’Associazione, di matrice Cattolica, è apolitica, apartitica persegue finalità di 
solidarietà sociale e non ha fini di lucro; essa opera nel pieno ed assoluto rispetto delle normative vigenti nell’ordinamento Italiano.

                                                                                     Art. 3
L’Associazione ha per scopo lo studio, la promozione, l’organizzazione e l’attuazione, prevalentemente attraverso servizio volontario, 
di assistenza e beneficenza direttamente o tramite altre organizzazioni che si occupano prevalentemente di alleviare i disagi delle popolazioni, con particolare 
riferimento ai bambini, delle zone più povere del mondo. Nell’ambito di tali finalità l’Associazione potrà promuovere iniziative di studio, conferenze, dibattiti ed 
in genere, manifestazioni culturali, artistiche, filantropiche e ricreative nonché qualsiasi altra attività ritenuta idonea per il conseguimento del suddetto scopo.
Fermo in ogni caso il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a specifiche categorie di operatori,l’associazione potrà 
compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo. 

                                                                                     Art. 4
L’Associazione potrà aderire ad altre organizzazioni, enti, associazioni nazionali ed internazionali, purché con caratteristiche e finalità analoghe o affini e 
potrà richiedere il riconoscimento della propria esistenza giuridica.


B)  PATRIMONIO ED ENTRATE
                                                                                     Art. 5
Le entrate sono costituite da:
-  proventi derivanti dall’esercizio delle attività previste dal presente Statuto;
-  da contributi da parte di enti pubblici e privati;
-  da quote associative e contributi dei Soci;
-  da donazioni, liberalità e lasciti;
-  da ogni altra entrata.

Costituiscono patrimonio dell’Associazione:
-  le entrate
-  beni mobili ed immobili acquisiti a vario titolo
-  proventi derivanti dalla gestione del patrimonio stesso

L’Associazione potrà acquistare, vendere, prendere o concedere in fitto o in comodato gratuito qualunque bene mobile od immobile, utile alla propria attività e 
strumentale al conseguimento dei fini istituzionali.
Potrà altresì accettare lasciti e donazioni secondo le procedure previste dall’ordinamento vigente.
Le entrate ed il patrimonio tutto, salvo le normali spese di gestione, dovranno essere utilizzate esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali previsti 
e non potranno mai essere distribuite in modo diretto o indiretto tra i Soci. 
 
C)  SOCI
                                                                                      Art. 6
Possono divenire Soci dell’Associazione le singole persone fisiche che, aderendo alle sue finalità ed accettandole, chiedano di essere iscritti.

                                                                                      Art. 7
I Soci si distinguono in Soci fondatori, Soci ordinari, Soci onorari e Soci sostenitori.
Soci fondatori : coloro che hanno determinato la nascita dell’Associazione e provveduto a redigere il presente Statuto.
Soci ordinari: coloro che, aderendo agli scopi dell’Associazione ed accettandone le regole, chiedano di farne parte.   
Soci onorari: coloro che, previa accettazione, distintisi per meriti eccezionali con attività in armonia con le finalità dell’Associazione, verranno chiamati
 a farne parte con espressa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Soci sostenitori: persone fisiche che contribuiscono a sostenere l’Associazione sotto il profilo economico finanziario per la realizzazione di attività volte 
al raggiungimento degli scopi sociali.

                                                                                      Art. 8
La domanda di ammissione di singole persone fisiche dovrà essere controfirmata da almeno un Socio. La deliberazione di ammissione spetta al Consiglio 
di Amministrazione.

                                                                                      Art. 9
La qualità di Socio si perde, oltre che per decesso, per dimissioni, decadenza o espulsione.

                                                                                      Art. 10
Le dimissioni, da redigere per iscritto, dovranno essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione, senza necessità di motivazione, e non comportano
accettazione; esse hanno effetto dalla data di spedizione e non liberano dall’obbligo della quota associativa annuale dovuta per l’anno solare in corso.

                                                                                      Art. 11
La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione qualora un Socio perda la propria capacità giuridica o si sia reso moroso nell’adempimento 
dei propri oneri finanziari quali deliberati dagli Organi dell’Associazione. La decadenza può essere revocata non appena venute a cessare le cause di decadenza.

                                                                                      Art. 12
L’espulsione, per gravi inadempimenti degli obblighi previsti dallo Statuto o comportamenti lesivi dell’immagine dell’Associazione, viene pronunciata dal Consiglio
 di Amministrazione con deliberazione a maggioranza semplice e comunicata all’interessato a mezzo raccomandata A/R.

                                                                                      Art. 13
La perdita della qualità di Socio non darà in alcun caso il diritto di ottenere il proporzionale rimborso di quote o contributi eventualmente già versati, 
né alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

                                                                                      Art. 14
I soci sono obbligati:
a)  ad osservare il presente Statuto, il Regolamento e le deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo nelle rispettive competenze.
b)  a dare tutta la possibile collaborazione per il migliore perseguimento degli scopi associativi.
c)  a versare le quote associative annuali il cui ammontare è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea in sede di esame del 
    Bilancio preventivo. 

                                                                                      Art. 15
I soci hanno uguali diritti e pari doveri; partecipano alle Assemblee con diritto di voto, anche a mezzo delega. 


D)  ORGANI SOCIALI
                                                                                      Art. 16
Sono organi dell’Associazione:
-   L’Assemblea dei Soci
-   Il Consiglio di Amministrazione
-   L’Organo di controllo

                                                                                      Art. 17
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci e viene convocata dal Consiglio di Amministrazione; possono parteciparvi, con diritto di voto, i Soci in regola 
con il versamento delle quote o dei contributi dovuti.
Le votazioni sono palesi; qualora ne venga fatta richiesta almeno dal 30% (trenta per cento) dei presenti, potranno essere effettuate mediante schede segrete.

                                                                                      Art. 18
L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno. La convocazione viene effettuata a mezzo avviso spedito o recapitato a mano 
ed a  mezzo affissione presso la Sede Sociale almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
La convocazione deve specificare oltre che l’ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della prima e della seconda convocazione.
Ciascun Socio può delegare un altro Socio a rappresentarlo in assemblea; ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
L’Assemblea :
-   elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di controllo;
-   approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
-   approva il programma annuale delle attività proposte dal Consiglio di Amministrazione e può farsi promotore di nuove attività;
-   approva o respinge le richieste di modifica statutaria;
-   approva l’ammontare delle quote associative e di eventuali contributi a carico dei Soci stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
-   delibera sulle altre questioni ad essa attribuite dalla legge o dal presente Statuto. 

                                                                                      Art. 19
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia 
il numero dei presenti. 
Fra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno due ore. L’Assemblea decide a maggioranza semplice dei votanti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con le stesse presenze dell’Assemblea ordinaria e delibera con il voto dei due terzi dei votanti.
E’ di competenza dell’Assemblea straordinaria anche l’autorizzazione per l’acquisto, la vendita o la permuta dei beni immobili nonché la richiesta di 
affidamenti bancari.

                                                                                      Art. 20
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest’ultimo la 
presidenza sarà assunta dal consigliere più anziano.

                                                                                      Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membre effettivi e 2 supplenti, dura in carica tre anni ed è eletto dall’Assemblea. Tutte le cariche sono a 
titolo gratuito.

                                                                                      Art. 22
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente, se questo non è eletto dall’Assemblea, il Vice-Presidente, un coordinatore, un segretario 
ed un tesoriere. 
Le funzioni di coordinatore possono essere assegnate anche al Presidente o al Vice-Presidente. 

                                                                                      Art. 23
Il Consiglio di Amministrazione delibera, a voto sempre palese, sulle iniziative opportune per il conseguimento degli scopi sociali e per l’esecuzione delle 
direttive votate dall’Assemblea, sulle questioni che ritiene utile sottoporre all’esame dell’Assemblea, sulle richieste di ammissione, e di accettazione, sovrintende 
alle attività dell’Associazione, redige la relazione annuale, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo; pronuncia la decadenza e l’espulsione dei Soci, 
prende atto delle dimissioni dei Soci, conferisce la qualifica di Socio onorario, assegna deleghe specifiche e convoca l’Assemblea.

                                                                                      Art. 24
Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno ogni 4 mesi, su iniziativa del Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente.
Il Consiglio si riunisce, validamente con la presenza di almeno tre dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta; in caso di parità si attribuirà valore 
doppio al voto del Presidente o in sua assenza del Vice-Presidente.
I membri del Consiglio sono tenuti a partecipare alla riunione del Consiglio stesso e se ne rimangono assenti per più di cinque volte, senza che la loro 
assenza sia stata motivatamente giustificata, scadranno senz’altro dal mandato; il Consiglio nel prenderne atto procederà alla loro sostituzione con i supplenti. 
Qualora anche con i supplenti non si raggiungesse il numero previsto di cinque, il Consiglio decadrà e dovrà essere convocata l’Assemblea per la nuova nomina.
La delibera di sostituzione dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata agli interessati. 
Dello svolgimento delle riunioni consiliari e delle deliberazioni assunte sarà redatto verbale a cura del Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente.
Il libro dei verbali del Consiglio deve essere a disposizione dei Soci

                                                                                      Art. 25
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, presiede le Assemblee, 
convoca e presiede il Consiglio, ha la facoltà di procedere all’apertura di c/c postali e bancari, nonché di esercitare i poteri di firma su assegni e mandati 
di pagamento in genere.

                                                                                      Art. 26
Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità dell’Associazione ed esercita, previa delega e con modalità sulla stessa indicate, la gestione dei c/c e delle spese correnti.

                                                                                      Art. 27
Il Segretario provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e cura la conservazione di tutti i libri, 
atti e documenti dell’Associazione, in particolare del libro dei Soci.

                                                                                      Art. 28
Il Coordinatore terrà i contatti con gli Enti, le Associazioni e le istituzioni con cui l’Associazione intende avere rapporti.

                                                                                      Art. 29
L’Organo di controllo potrà essere composto da un unico Revisore o da un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi ed un supplente; 
la scelta dovrà essere effettuata dall’Assemblea in seduta ordinaria ed i componenti scelti tra i Soci. L’Organo di controllo dura in carica un triennio e, 
qualora pluripersonale,  assumerà la carica di Presidente il Socio che avrà ottenuto il maggior numero dei voti. 
Qualora ne ricorra l’obbligo i Revisori saranno scelti tra gli iscritti all’Albo dei Revisori contabili anche tra i non Soci.
All’Organo di controllo è affidata la vigilanza sulla regolarità della gestione economica e finanziaria dell’Associazione, esso esamina e sottoscrive 
il rendiconto finanziario annuale e lo Stato Patrimoniale predisposto dal Consiglio di Amministrazione da sottoporre all’Assemblea dei Soci. 
Predispone una relazione sul lavoro di controllo svolto da sottoporre all’Assemblea.


E)   GESTIONE ASSOCIATIVA
                                                                                      Art. 30
La gestione associativa ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2006.

                                                                                      Art. 31
Ogni avanzo eventualmente risultante dal consuntivo regolarmente approvato dall’Assemblea sarà riportato a nuovo.


F)   SCIOGLIMENTO
                                                                                      Art. 32
In caso di scioglimento dell’Associazione, L’Assemblea straordinaria dei Soci nominerà tre liquidatori per le incombenze del caso; i residui attivi della 
liquidazione debbono essere devoluti, sentito l’Organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, 
a favore di altre ONLUS.


G)   COMPROMESSO ARBITRALE

                                                                                      Art. 33
Qualsiasi controversia relativa a diritti disponibili per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto che intervenga tra gli Organi, 
tra gli Organi ed i Soci oppure tra i Soci sarà sottoposta ad un Collegio arbitrale composto da tre membri designati uno da ciascuna delle parti ed il terzo 
di comune accordo ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Velletri.
Il Collegio giudicherà secondo criteri di equità.
Le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che le controversie non abbiano risvolti ovvero conseguenze di carattere civile o penale. 
In tal caso sarà competente il foro di Velletri.



                                                                                    ARTICOLO 3
I Soci fondatori stabiliscono che per l’anno 2005 la quota associativa sia di euro 20,00 (venti virgola zero zero) per ciascun Socio e procedono alla nomina 
del Consiglio di Amministrazione e dell’organo di controllo:
Consiglio di Amministrazione :
-    Tulli Luigi		Presidente
-    Puccillo Cesare 		Vice Presidente con funzioni di coordinatore
-    Maiozzi Aurelio 		Consigliere con funzioni di tesoriere 
-    Marigliani Diego		Consigliere
-    Pravettoni Norina		Consigliere 
-    Balzano Daniela		Consigliere supplente con funzioni di segreteria
-    Verlezza Nicola		Consigliere supplente

	Fino alla prima Assemblea Ordinaria l’Organo di controllo sarà composto da un unico Revisore e viene nominato il Sig. Balzano Onofrio

Le nomine di cui sopra dovranno essere ratificate alla prima Assemblea ordinaria dei Soci che potranno decidere anche di procedere a nuova elezione ed 
optare per un Collegio di Revisori secondo le norme del presente statuto. Tutti i nominati accettano gratuitamente la carica loro conferita.

                                                                                    ARTICOLO 4
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto valgono le norme previste dalla legge, dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia 
di associazioni non riconosciute. 
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell’Associazione.
I sottoscritti chiedono che il presente atto resti depositato nella raccolta degli atti del notaio autenticante.
I sottoscritti chiedono le agevolazioni fiscali in tema di bollo e imposta di registro previste per le ONLUS.